Con la Decisione n.1/2023 del 29 giugno 2023, sono state introdotte alcune modifiche agli elenchi delle lavorazioni e trasformazioni necessarie per assegnare il carattere di prodotto originario preferenziale a merci ottenute a partire da materiali non originari, nell’ambito dell’Accordo di libero scambio sottoscritto fra UE e 6 Paesi dell’America Centrale, cioè Nicaragua, Honduras, Panama, El Salvador, Costa Rica e Guatemala.
Le novità interessano nello specifico le appendici 2 e 2A dell’Allegato II dell’accordo, che si basavano ancora sul Sistema Armonizzato (SA) 2012 e 2017, per le quali si è reso necessario un aggiornamento per tener conto delle variazioni dei codici doganali in vigore dal 2022, a seguito della revisione quinquennale del SA.
Nello specifico, le principali variazioni consistono in:
- Modifica dei codici tariffari dei capitoli 61 e 62 (abbigliamento a maglia e abbigliamento diverso da quello a maglia) per quanto riguarda i contingenti annuali;
- Modifica di alcune voci del capitolo 85 (capitolo dedicato a macchine, apparecchi e materiale elettrico) che hanno subito alcune semplificazioni per quanto riguarda le regole di valore percentuale che è necessario rispettare ai fini dell’assegnazione dell’origine preferenziale. Nello specifico, le voci in questione sono 8524, 8529, 8549 e le sottovoci 8541.51 e 8541.59.
La decisione entrerà in vigore 180 giorni dopo l'adozione, vale a dire il 29 dicembre 2023, e sarà pubblicata a tempo debito nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
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Area internazionalizzazione (int. 221)