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Dazio ambientale all'import di su beni a maggiore intensita' di carbonio (CBAM)

In data 10 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE n. 2023/956 che istituisce il c.d. “Carbon Border Adjustment Mechanism” (CBAM), uno degli elementi chiave del pacchetto Pronti per il 55% – Fit for 55, un pacchetto di azioni incentrate sul clima con l’obiettivo di arrivare, entro il 2030, alla riduzione delle emissioni dell’UE di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.

 

Da un punto di vista pratico, il CBAM imporrà agli operatori dell’UE il pagamento di una tassa sul carbonio relativa alle importazioni di una lista di prodotti provenienti da Paesi in cui le normative relative all’abbattimento delle emissioni di gas serra risultino meno restrittive rispetto a quelle in vigore nell’UE.

 

Scopo del CBAM è evitare che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra portati avanti dall’Unione Europea siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini, attraverso la delocalizzazione della produzione in Paesi in cui gli standard di politica climatica siano meno stringenti, o da una crescita delle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio. Così facendo, inoltre, si punta a incoraggiare i Paesi terzi ad aderire agli sforzi dell’UE in materia di clima.

 

I settori toccati dalla normativa

L’applicazione della norma avverrà per step; inizialmente, il meccanismo sarà applicato alle emissioni dirette, cioè da quelle di gas ad effetto serra emesse durante la produzione delle merci, fino all’importazione di tali merci nell’UE. In futuro, riguarderà anche le emissioni indirette, ovvero quelle derivanti dalla generazione di energia elettrica utilizzata per produrre i beni coperti dalla normativa. Nello specifico, la prima fase di applicazione riguarderà le seguenti aree merceologiche:

  • cemento
  • alluminio
  • fertilizzanti
  • energia elettrica
  • idrogeno
  • ferro e acciaio

nonché alcuni precursori di questi beni e un numero limitato di prodotti a valle.

 

Tempi di applicazione e obblighi per le imprese

Il provvedimento verrà applicato a partire dal 1° ottobre 2023 in forma transitoria fino al 31 dicembre 2025, per essere poi introdotto gradualmente dal 2026 al 2034, in concomitanza con l’eliminazione progressiva delle quote gratuite nell’ETS (Emissions Trading Scheme - Sistema di scambio di quote di emissioni della UE). Fino alla fine del 2025 alle aziende importatrici nell’UE di prodotti coperti dal sistema ETS verrà richiesto unicamente di presentare un report alla Commissione in cui indicare la quantità di emissioni contenute nelle merci importate e il prezzo del carbonio pagato nel Paese di origine.

Dopo il periodo transitorio, se i prodotti importati supereranno gli standard di emissione previsti dall’UE, le imprese dovranno inoltre acquistare i cd. certificati CBAM per compensare la differenza tra il prezzo dell’emissione di carbonio pagato nel Paese di produzione, se previsto, e il prezzo delle quote di carbonio nel sistema ETS dell’UE.

 

Il regolamento non si applica alle merci originarie dei seguenti Paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

 

Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221) e Area Ambiente e Sicurezza (int. 205)