Il Consiglio Europeo ha adottato lo scorso 23 giugno l’undicesimo pacchetto di misure restrittive volte a rafforzare le attuali sanzioni dell’UE contro la Federazione Russa e a contrastare la loro elusione . Di seguito illustriamo le principali novità.
Strumenti anti-elusione
Per far fronte alla crescente elusione delle sanzioni dell’UE, si è deciso di rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale e multilaterale con i Paesi terzi e, qualora la stessa non produca i risultati auspicati, potranno essere adottate misure individuali intese a contrastare il coinvolgimento di operatori di quei Paesi.
In particolare, l’UE avrà la possibilità di adottare “misure eccezionali di ultima istanza“ che potranno comportare la limitazione della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie, la cui esportazione verso la Russia è già vietata, a Paesi terzi la cui giurisdizione è dimostrata essere “a rischio continuo e particolarmente elevato“.
Divieto di transito
Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di elusione delle sanzioni, è vietato il transito nel territorio russo di:
- un maggior numero di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa o della sicurezza;
- beni e tecnologie adatti all’uso nel settore aeronautico o spaziale;
- carboturbi e additivi per carburanti esportati dall’UE verso paesi terzi.
Controlli e restrizioni all’importazione e all’esportazione
Il Consiglio ha aggiunto altre 87 entità all’elenco di chi sostiene direttamente il complesso militare e industriale russo nella sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, alle quali saranno imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso. Oltre alle entità russe e iraniane già presenti nell'elenco, compaiono anche entità registrate in Cina, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Siria e Armenia.
È stato ampliato l’elenco degli articoli sottoposti a restrizioni (Allegato VII e Allegato XXIII) che potrebbero contribuire al rafforzamento tecnologico dei settori della difesa e della sicurezza ed al rafforzamento delle capacità industriali russi, con l’aggiunta di:
- componenti elettronici;
- materiali semiconduttori;
- apparecchiature di fabbricazione e di prova per circuiti integrati elettronici e circuiti stampati;
- precursori di materiali energetici e precursori di armi chimiche;
- componenti ottici;
- strumenti di navigazione;
- metalli impiegati nel settore della difesa ed equipaggiamento marittimo;
- prodotti tessili, chimici e delle materie plastiche;
- taluni tipi di pneumatici.
Relativamente ai beni i cui codici doganali sono inclusi per la prima volta nell’Allegato XXIII e relativamente ai beni espressamente elencati all’interno dei paragrafi 3 e 3 bis dell’articolo 3 duodecies, i divieti di esportazione non si applicano all’esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell’Allegato XXXV, di nuova aggiunta.
Per quanto riguarda l’import, a partire dal 30 settembre 2023 è vietato importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII (voci doganali 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326) che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia. Il divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per il codice NC 7207.11 e dal 1° ottobre 2024 per i codici NC 7207.1210 e 7224.90.
Relativamente ai beni listati nell’Allegato XVIII (i c.d. beni di lusso) è stato introdotto il divieto di prestare servizi di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, finanziamenti e assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.
Una novità rispetto ai precedenti "pacchetti" è il divieto di vendere, concedere in licenza, trasferire i diritti di proprietà intellettuale e i segreti commerciali utilizzati in relazione alle merci soggette a restrizioni a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
Elenco soggetti ed entità listate
Ai sensi del Regolamento di Esecuzione UE n. 2023/1216 del Consiglio, all’elenco delle persone fisiche e giuridiche verso le quali sono disposti il congelamento degli asset, il divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche nonché il divieto di viaggio che impedisce loro di entrare o transitare nei territori dell’UE sono state aggiunte 71 persone fisiche e 33 entità, considerate responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Tra gli altri, sono compresi: alti funzionari militari, giudici che hanno adottato decisioni di matrice politica contro cittadini ucraini, persone responsabili del saccheggio del patrimonio culturale, imprenditori, propagandisti, imprese che operano nel settore informatico russo e che forniscono tecnologie e software critici all'intelligence russa, banche che operano nei territori occupati ed entità che collaborano con le forze armate russe.
Misure nel settore dei trasporti
L’UE ha esteso il divieto di trasporto di merci su strada all’interno nell’Unione con rimorchi e semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della Russia.
In considerazione del forte amento di pratiche ingannevoli messe in atto da navi che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi, il Consiglio ha inoltre deciso di vietare l’accesso ai porti e alle chiuse dell’UE alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per sospettare che:
- violino il divieto di importare via mare petrolio greggio e prodotti petroliferi russi nell’Unione o
- stiano trasportando petrolio greggio o prodotti petroliferi russi acquistati a un prezzo superiore al price cap, cioè il tetto sui prezzi concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi o
- manomettano, disattivino o disabilitino illecitamente i loro sistemi di navigazione quando trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi russi.
Energia
È stata revocata la deroga temporanea concessa alla Germania e alla Polonia per rifornirsi, tramite la sezione settentrionale dell’oleodotto Druzhba, di petrolio greggio proveniente dalla Russia. Tuttavia, il petrolio originario del Kazakhstan o di un altro Paese terzo potrà continuare a transitare attraverso la Russia e ad essere importato nell’UE mediante l’oleodotto Druzhba.
Radiodiffusione
Al fine di affrontare la sistematica campagna di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti della Federazione russa tesa a destabilizzare l’UE e i suoi Stati membri, il Consiglio ha esteso la sospensione delle licenze di radiodiffusione ad altri cinque organi di informazione: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook e Katehon.
Alla luce delle novità introdotte ed al fine di operare in compliance con le regole comunitarie, si raccomanda un aggiornamento delle due diligence sia oggettive (relative a beni e tecnologie) sia soggettive (relative a persone, enti e società coinvolte nelle operazioni commerciali).
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).