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Crisi russo-ucraina - Sesto pacchetto di sanzioni UE

Il sesto pacchetto di sanzioni adottate dall’Unione Europea impone un embargo graduale all’import di petrolio, costringendo i Paesi membri ad affrontare anche le sfide connesse alle infrastrutture abilitanti che devono adeguare i loro impianti di raffinazione al trattamento del petrolio greggio diverso da quello russo.

Le principali misure adottate sono:

          Tali divieti non si applicano:  

  1. fino al 5 dicembre 2022, alle transazioni una tantum per consegna a breve termine, concluse ed eseguite prima di tale data, o all'esecuzione di contratti per acquisto, importazione o trasferimento di merci di cui alla voce NC 2709 00 conclusi prima del 4 giugno 2022, o di contratti accessori necessari per la loro esecuzione.
  2. fino al 5 febbraio 2023, alle transazioni uniche per consegna a breve termine, concluse ed eseguite prima di tale data, o all'esecuzione di contratti per acquisto, importazione o trasferimento di beni ex voce NC 2710 conclusi prima del 4 giugno 2022, o di contratti accessori necessari per la loro esecuzione.

    È prevista inoltre un’eccezione solamente per gli Stati membri maggiormente dipendenti dalle forniture russe;  è possibile il trasferimento di petrolio greggio via mare, originario di un paese terzo, in partenza o in transito attraverso la Russia, a condizione che il proprietario di tali merci e i prodotti stessi non siano russi.

    In aggiunta, è consentita l’esportazione del petrolio greggio consegnato dalla Russia, tramite oleodotti, per i Paesi UE senza sbocchi sul mare, oltre che per la Bulgaria e la Croazia, che godono di un’apposita deroga. Le merci importate dalla Russia a seguito delle deroghe non possono essere vendute ad acquirenti né di un altro Stato membro né in un paese terzo.

    È inoltre richiesto, a cadenza trimestrale, che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi di petrolio greggio, importati tramite oleodotto.

  • Esclusione dallo SWIFT: dal 14 giugno 2022, è vietata la fornitura di servizi di messaggistica finanziari(SWIFT) ad altri tre istituti di credito russi (Sberbank; Banca di credito di Mosca; Banca agricola russa) e alla Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione.
  • Propaganda: sospensione dell’attività di radiodiffusione nell’UE di tre emittenti russe statali: Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 e TV Centre International.
  • Restrizioni all’export: estensione dell’elenco di persone russe e bielorusse a cui è vietato fornire beni e tecnologie a duplice uso, e divieto di export dall’UE di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare o allo sviluppo del settore della difesa (allegato VII Reg. 833/2014)
  • Servizi di consulenza: viene vietata la fornitura di servizi di contabilità, relazioni pubbliche e consulenza a favore di soggetti russi o residenti in Russia. Tale divieto però non si applica alle forniture di servizi di consulenza destinata a “enti” che risiedono in Russia, che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro
  • Elenchi di persone ed entitàdesignate”: all’elenco di persone o entità designate si aggiungono nuovi soggetti, tra cui quelli ritenuti responsabili di crimini commessi a Bucha e Mariupol, sostenitori della guerra e del governo russo, uomini d’affari e familiari degli oligarchi e dei funzionari.

 

Maggiori informazioni sul contenuto delle sanzioni sono disponibili  nella nota di approfondimento elaborata da Confindustria, allegata alla presente circolare.

Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221)