Con l'Avviso del 17 maggio, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti in merito al divieto di esportazione, diretta o indiretta, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per uso in Russia dei beni elencati nell’Allegato XVIII del Reg. UE 833/2014.
Circa i beni di lusso contenuti al punto 17) dell’Allegato XVIII “Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50.000,00 euro, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5.000,00 euro, loro accessori e pezzi di ricambio” e con particolare riferimento agli accessori e ai pezzi di ricambio, la disposizione dev’essere applicata come segue:
- gli accessori e i pezzi di ricambio di valore pari o inferiore a 300,00 euro per articolo non sono soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies;
- gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell'Allegato XVIII di valore superiore a 300,00 euro che non sono destinati all'uso dei veicoli e delle pertinenze anche ivi elencate non sono soggette alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies. Ciò significa, ad esempio, che il divieto non si applica agli accessori e pezzi di ricambio di veicoli di valore pari o inferiore a 50.000,00 euro;
- gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell'Allegato XVIII di valore superiore a 300,00 euro che sono destinati all'uso dei veicoli e degli apparecchi ivi elencati sono soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).