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Crisi russo-ucraina - Chiarimenti in merito al divieto di esportare beni di lusso (veicoli) in Russia

Con l'Avviso del 17 maggio, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti in merito al divieto di esportazione, diretta o indiretta, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per uso in Russia dei beni elencati nell’Allegato XVIII del Reg. UE 833/2014.

Circa i beni di lusso contenuti al punto 17) dell’Allegato XVIII “Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50.000,00 euro, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5.000,00 euro, loro accessori e pezzi di ricambio” e con particolare riferimento agli accessori e ai pezzi di ricambio, la disposizione dev’essere applicata come segue:

  • gli accessori e i pezzi di ricambio di valore pari o inferiore a 300,00 euro per articolo non sono soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies;
  • gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell'Allegato XVIII di valore superiore a 300,00 euro che non sono destinati all'uso dei veicoli e delle pertinenze anche ivi elencate non sono soggette alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies. Ciò significa, ad esempio, che il divieto non si applica agli accessori e pezzi di ricambio di veicoli di valore pari o inferiore a 50.000,00 euro;
  • gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell'Allegato XVIII di valore superiore a 300,00 euro che sono destinati all'uso dei veicoli e degli apparecchi ivi elencati sono soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).